(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
             Abruzzo n. 30 ordinario del 19 agosto 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale n. 1 del 18.06.2015 del Consiglio regionale  -  II
Commissione consiliare permanente, in sede deliberante; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Obiettivi e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo  19-bis  della  legge  regionale  11
agosto 2011 n. 28 (Norme per  la  riduzione  del  rischio  sismico  e
modalita' di vigilanza e controllo su opere  e  costruzioni  in  zone
sismiche) il presente Regolamento disciplina le  attivita'  operative
necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli
articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e  dell'attestazione  di  "deposito
sismico" di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011,  nonche'  le
modalita' di effettuazione e di svolgimento dei compiti di  vigilanza
e dei controlli sulla realizzazione delle opere e  delle  costruzioni
in zone soggette a rischio sismico. 
  2. Per "Uffici competenti" si intendono gli uffici  che  esercitano
le funzioni di  vigilanza  e  controllo  sulle  costruzioni  in  zona
sismica di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia),  con  competenza  sul  territorio
provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.